LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23020 depositata l’ 11 agosto 2025 – Il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell’art. 2729 c.c., anche attraverso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l’atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro

Il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l’atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22636 depositata il 5 agosto 2025 – A seguito dell’illegittimo demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita ed alle altre circostanze del caso concreto

A seguito dell’illegittimo demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita ed alle altre circostanze del caso concreto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23189 depositata il 12 agosto 2025  – In presenza di una regolamentazione collettiva la nozione di giusta causa deve essere considerata alla stregua della medesima contrattazione, la quale – se non può sottrarsi dal rispetto dell’art. 2119 c.c. o dell’art. 3 della l.604/66, non potendoli derogare in peius – può però sempre introdurre una regolamentazione più favorevole e derogare in melius le stesse norme, come peraltro prevede, testualmente, l’art.12 della legge 604/1966 che fa salve le disposizioni dei contratti collettivi che in materia di licenziamenti individuali contengano condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

In presenza di una regolamentazione collettiva la nozione di giusta causa deve essere considerata alla stregua della medesima contrattazione, la quale - se non può sottrarsi dal rispetto dell’art. 2119 c.c. o dell’art. 3 della l.604/66, non potendoli derogare in peius - può però sempre introdurre una regolamentazione più favorevole e derogare in melius le stesse norme, come peraltro prevede, testualmente, l’art.12 della legge 604/1966 che fa salve le disposizioni dei contratti collettivi che in materia di licenziamenti individuali contengano condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22764 depositata il 6 agosto 2025 – La clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato e impone al datore di lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l’assunto a tempo indeterminato e, pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad includere nel calcolo, ai fini dell’anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato

La clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato e impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22600 depositata il 5 agosto 2025 – In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa

In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22556 depositata il 4 agosto 2025 – Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale – alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione

Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22504 depositata il 4 agosto 2025 – Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione e laddove il Giudice di prime cure qualifichi l’azione come opposizione agli atti esecutivi, al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il ricorso per cassazione e non con l’appello

Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione e laddove il Giudice di prime cure qualifichi l’azione come opposizione agli atti esecutivi, al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il ricorso per cassazione e non con l’appello

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