LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23405 depositata il 16 agosto 2025 – L’omessa denuncia da parte del datore agricolo non escludeva l’operatività dell’accertamento a mezzo di stima tecnica; né l’omessa dichiarazione escludeva che la somma portata dall’avviso d’addebito avesse natura contributiva

L’omessa denuncia da parte del datore agricolo non escludeva l’operatività dell’accertamento a mezzo di stima tecnica; né l’omessa dichiarazione escludeva che la somma portata dall’avviso d’addebito avesse natura contributiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23287 depositata il 14 agosto 2025 – Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione

Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23020 depositata l’ 11 agosto 2025 – Il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell’art. 2729 c.c., anche attraverso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l’atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro

Il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l’atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22636 depositata il 5 agosto 2025 – A seguito dell’illegittimo demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita ed alle altre circostanze del caso concreto

A seguito dell’illegittimo demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita ed alle altre circostanze del caso concreto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23189 depositata il 12 agosto 2025  – In presenza di una regolamentazione collettiva la nozione di giusta causa deve essere considerata alla stregua della medesima contrattazione, la quale – se non può sottrarsi dal rispetto dell’art. 2119 c.c. o dell’art. 3 della l.604/66, non potendoli derogare in peius – può però sempre introdurre una regolamentazione più favorevole e derogare in melius le stesse norme, come peraltro prevede, testualmente, l’art.12 della legge 604/1966 che fa salve le disposizioni dei contratti collettivi che in materia di licenziamenti individuali contengano condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

In presenza di una regolamentazione collettiva la nozione di giusta causa deve essere considerata alla stregua della medesima contrattazione, la quale - se non può sottrarsi dal rispetto dell’art. 2119 c.c. o dell’art. 3 della l.604/66, non potendoli derogare in peius - può però sempre introdurre una regolamentazione più favorevole e derogare in melius le stesse norme, come peraltro prevede, testualmente, l’art.12 della legge 604/1966 che fa salve le disposizioni dei contratti collettivi che in materia di licenziamenti individuali contengano condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22764 depositata il 6 agosto 2025 – La clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato e impone al datore di lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l’assunto a tempo indeterminato e, pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad includere nel calcolo, ai fini dell’anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato

La clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato e impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22600 depositata il 5 agosto 2025 – In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa

In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa

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