LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22567 depositata il 4 agosto 2025 – In materia di rapporto di lavoro costituisce principio del tutto consolidato quello per cui il potere disciplinare non consenta di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione

In materia di rapporto di lavoro costituisce principio del tutto consolidato quello per cui il potere disciplinare non consenta di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23021 depositata l’ 11 agosto 2025 – Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non è consentita la produzione di documenti, nemmeno relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso

Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non è consentita la produzione di documenti, nemmeno relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22598 depositata il 5 agosto 2025 – La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 deve essere valutata – in applicazione del principio “tempus regit actum” – in base all’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, in vigore dal 18 marzo 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 80 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 deve essere valutata - in applicazione del principio "tempus regit actum" - in base all'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, in vigore dal 18 marzo 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 80 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22594 depositata il 5 agosto 2025 – La trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell’interesse del datore di lavoro. La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro

La trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro. La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22026 depositata il 31 luglio 2025 – In caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.

In caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21784 depositata il 29 luglio 2025 – In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 – che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni – va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni - va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

Torna in cima