LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14760 – La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14655 – In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell’Inail nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l’ammontare dell’indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell’Inail, stabilendo, quindi, se l’importo richiesto dall’istituto rientri o meno nel predetto limite

In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'Inail nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'Inail, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14654 – Per dimostrare la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., occorre illustrare adeguatamente nel motivo quali sono gli specifici contenuti dell’atto introduttivo del giudizio avuto riguardo alla controversa posta retributiva, quali i contenuti della sentenza del Tribunale che aveva accolto il relativo capo di domanda e, infine, come la questione era stata devoluta in appello dalla società

Per dimostrare la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., occorre illustrare adeguatamente nel motivo quali sono gli specifici contenuti dell’atto introduttivo del giudizio avuto riguardo alla controversa posta retributiva, quali i contenuti della sentenza del Tribunale che aveva accolto il relativo capo di domanda e, infine, come la questione era stata devoluta in appello dalla società

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 maggio 2022, n. 14561 – Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa

Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 maggio 2022, n. 13774 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14675 – Applicabilità dell’art. 4, co. 26, L. 183/2011 al riallineamento della retribuzione di posizione con quella di Dirigente apicale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14675 Segretario comunale - Indennità di posizione - Accertamento - Riallineamento della retribuzione di posizione con quella di Dirigente apicale - Art. 4, co. 26, L. 183/2011 - Applicabilità Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14668 – Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata: è pertanto, inammissibile il motivo di ricorso col quale il ricorrente lamenti la violazione di una serie di norme sostanziali “in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.”, senza precisare se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la giurisdizione o la competenza, per violazione di norme di diritto o per nullità del procedimento

Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata: è pertanto, inammissibile il motivo di ricorso col quale il ricorrente lamenti la violazione di una serie di norme sostanziali "in relazione all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.", senza precisare se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la giurisdizione o la competenza, per violazione di norme di diritto o per nullità del procedimento

Torna in cima