LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24151 depositata il 28 agosto 2025 – In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, co. 3, c.p.c. nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, co. 3, c.p.c. nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24100 depositata il 28 agosto 2025 – Quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

Quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24405 depositata il 2 settembre 2025 – La “sommarietà” si è trasformata nella “essenzialità”, quale requisito che sottolinea il rapporto di pertinenza tra i fatti, sostanziali e processuali, che devono essere esposti e l’oggetto del giudizio devoluto alla Suprema Corte, per cui i primi vanno narrati nella stretta misura in cui siano funzionali alla “illustrazione dei motivi di ricorso”; il tutto attraverso una esposizione che sia “chiara”, ossia intelligibile senza equivoci, in modo da esprimere nitidamente i fatti rilevanti ai fini del decidere

La “sommarietà” si è trasformata nella “essenzialità”, quale requisito che sottolinea il rapporto di pertinenza tra i fatti, sostanziali e processuali, che devono essere esposti e l’oggetto del giudizio devoluto alla Suprema Corte, per cui i primi vanno narrati nella stretta misura in cui siano funzionali alla “illustrazione dei motivi di ricorso”; il tutto attraverso una esposizione che sia “chiara”, ossia intelligibile senza equivoci, in modo da esprimere nitidamente i fatti rilevanti ai fini del decidere

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24131 depositata il 28 agosto 2025 – In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero

In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24095 depositata il 28 agosto 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24133 depositata il 28 agosto 2025 – Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

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