LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19178 depositata il 12 luglio 2025 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18945 depositata il 10 luglio 2025 – Affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa

Affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19410 depositata il 14 luglio 2025 – Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)

Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19405 depositata il 14 luglio 2025 – Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19283 depositata il 14 luglio 2025 – In tema di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale espressa riproposizione

In tema di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale espressa riproposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19642 depositata il 16 luglio 2025 – In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): – il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; – ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni; – ai fini del computo dei trenta giorni di effettiva attività lavorativa nei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” sono inclusi i periodi non lavorativi secondo il part time verticale.

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato - oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito - da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; - ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni; - ai fini del computo dei trenta giorni di effettiva attività lavorativa nei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” sono inclusi i periodi non lavorativi secondo il part time verticale.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19638 depositata il 16 luglio 2025 – La decadenza dal trattamento NASpI è prevista per la perdita dello stato di disoccupazione – art.11, comma 1, lett. a), d.lgs. n.22 cit. – e la previsione di un’ulteriore ipotesti decadenziale confliggerebbe con il principio secondo cui in materia di prestazioni e benefici previdenziali opera il generale principio di tipicità e tassatività della singola disposizione, correlato a ragioni di compatibilità di finanza pubblica, principio che non consente di estendere i casi di esclusione o di perdita dei benefici ad ipotesi e fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate

La decadenza dal trattamento NASpI è prevista per la perdita dello stato di disoccupazione - art.11, comma 1, lett. a), d.lgs. n.22 cit. - e la previsione di un’ulteriore ipotesti decadenziale confliggerebbe con il principio secondo cui in materia di prestazioni e benefici previdenziali opera il generale principio di tipicità e tassatività della singola disposizione, correlato a ragioni di compatibilità di finanza pubblica, principio che non consente di estendere i casi di esclusione o di perdita dei benefici ad ipotesi e fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate

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