LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19045 depositata l’  11 luglio 2025 – Il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.

Il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18808 depositata il 9 luglio 2025 – Nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev’essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell’accordo in esame assume, a prescindere dall’ambito applicativo dell’art. 2112 c.c., evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell’impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell’esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all’appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest’ultimo

Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev'essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo in esame assume, a prescindere dall'ambito applicativo dell’art. 2112 c.c., evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18663 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18662 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18063 depositata il 3 luglio 2025 – Nei licenziamenti di giustificato motivo oggettivo l’onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro

Nei licenziamenti di giustificato motivo oggettivo l'onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18804 depositata il 9 luglio 2025 – Nell’ambito del licenziamento economico, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso

Nell’ambito del licenziamento economico, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18821 depositata il 9 luglio 2025 – La motivazione non risulta illogica e/o contraddittoria ma idonea alla comprensione del percorso logico sottostante alla decisione, né sussiste un omesso esame, avendo la Corte del merito affrontato il profilo attinente alla richiesta di risarcimento del danno con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale”

La motivazione non risulta illogica e/o contraddittoria ma idonea alla comprensione del percorso logico sottostante alla decisione, né sussiste un omesso esame, avendo la Corte del merito affrontato il profilo attinente alla richiesta di risarcimento del danno con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale”

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