CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19045 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.
Il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.