LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18367 depositata il 5 luglio 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18367 depositata il 5 luglio 2025 Lavoro - Indennità di maternità - Prova dell’effettivo pagamento - Attestazione di conformità - Restituzione dell’indennità indebitamente erogata - Decadenza - Indebito oggettivo - Documento elettronico - Cassetto previdenziale del cittadino - Rigetto Rilevato che Con sentenza del giorno 6.12.2019 n. 1253, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza ordinanza n. 19051 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18647 depositata l’ 8 luglio 2025 – In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18531 depositata il 7 luglio 2025 – L’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all’assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d’interferire

L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18436 depositata il 7 luglio 2025 – La decadenza dell’indennità di maternità è annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, con decorrenza del relativo termine dal pagamento parziale della prestazione, senza alcuna rilevanza dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 47, co.1 e 2, d.P.R. n.639

La decadenza dell’indennità di maternità è annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, con decorrenza del relativo termine dal pagamento parziale della prestazione, senza alcuna rilevanza dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 47, co.1 e 2, d.P.R. n.639

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17703 depositata il 30 giugno 2025 – La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà

La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18076 depositata il 3 luglio  2025 – In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18075 depositata il 3 luglio 2025 – Il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata

Il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata

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