LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19410 depositata il 14 luglio 2025 – Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)

Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19405 depositata il 14 luglio 2025 – Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19283 depositata il 14 luglio 2025 – In tema di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale espressa riproposizione

In tema di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale espressa riproposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19642 depositata il 16 luglio 2025 – In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): – il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; – ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni; – ai fini del computo dei trenta giorni di effettiva attività lavorativa nei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” sono inclusi i periodi non lavorativi secondo il part time verticale.

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato - oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito - da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; - ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni; - ai fini del computo dei trenta giorni di effettiva attività lavorativa nei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” sono inclusi i periodi non lavorativi secondo il part time verticale.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19638 depositata il 16 luglio 2025 – La decadenza dal trattamento NASpI è prevista per la perdita dello stato di disoccupazione – art.11, comma 1, lett. a), d.lgs. n.22 cit. – e la previsione di un’ulteriore ipotesti decadenziale confliggerebbe con il principio secondo cui in materia di prestazioni e benefici previdenziali opera il generale principio di tipicità e tassatività della singola disposizione, correlato a ragioni di compatibilità di finanza pubblica, principio che non consente di estendere i casi di esclusione o di perdita dei benefici ad ipotesi e fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate

La decadenza dal trattamento NASpI è prevista per la perdita dello stato di disoccupazione - art.11, comma 1, lett. a), d.lgs. n.22 cit. - e la previsione di un’ulteriore ipotesti decadenziale confliggerebbe con il principio secondo cui in materia di prestazioni e benefici previdenziali opera il generale principio di tipicità e tassatività della singola disposizione, correlato a ragioni di compatibilità di finanza pubblica, principio che non consente di estendere i casi di esclusione o di perdita dei benefici ad ipotesi e fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19369 depositata il 14 luglio 2025 – In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav.

In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19408 depositata il 14 luglio 2025 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza la loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza la loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.

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