CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19410 depositata il 14 luglio 2025 – Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)
Per differire il termine di prescrizione (risarcimento diritto del dovere), non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.)