LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18202 depositata il 4 luglio 2025 – In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale -abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia

In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale -abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18071 depositata il 3 luglio 2025 – Il principio dell’unicità del processo d’impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

Il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17553 depositata il 30 giugno 2025 – La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17549 depositata il 30 giugno 2025 – L’art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni

L'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18690 depositata l’ 8 luglio 2025 – Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

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