LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17998 depositata il 2 luglio 2025 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17979 depositata il 2 luglio 2025 – L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente

L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16829 depositata il 23 giugno 2025 – Il motivo di ricorso per cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito

Il motivo di ricorso per cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16827 depositata il 23 giugno 2025 – Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito

Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16177 depositata il 16 giugno 2025 – Il vizio di omessa pronuncia perché, affinché questo sussista, con la conseguenza della nullità della sentenza, occorre che la specifica deduzione, in ordine alla quale sia mancata la statuizione espressa, non sia stata comunque, neanche implicitamente, considerata, venendo così a mancare sulla conclusione la volontà decisoria del giudice

Il vizio di omessa pronuncia perché, affinché questo sussista, con la conseguenza della nullità della sentenza, occorre che la specifica deduzione, in ordine alla quale sia mancata la statuizione espressa, non sia stata comunque, neanche implicitamente, considerata, venendo così a mancare sulla conclusione la volontà decisoria del giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16918 depositata il 24 giugno 2025 – L’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., richiede, a pena d’inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi”

L’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., richiede, a pena d’inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16912 depositata il 24 giugno 2025 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

E' denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

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