LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16185 depositata il 16 giugno 2025 – Nel caso di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, l’avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art 4 della legge nr. 260 del 1958, deve eccepire il difetto di legittimazione nella prima udienza, provvedendo alla contemporanea indicazione dell’amministrazione realmente competente

Nel caso di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, l’avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art 4 della legge nr. 260 del 1958, deve eccepire il difetto di legittimazione nella prima udienza, provvedendo alla contemporanea indicazione dell’amministrazione realmente competente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16183 depositata il 16 giugno 2025 – Il riferimento del giudice di merito al ‘’mero dissenso diagnostico’’, a fondamento della statuizione di rigetto del ricorso in opposizione, è affermazione, in diritto, inesatta perché ‘’ l’opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (dà luogo) ad un processo di merito e non di legittimità’’ sicchè resta irrilevante che (…) (le) critiche evidenzino affermazioni scientificamente errate o deficiente diagnostiche o mere difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte

Il riferimento del giudice di merito al ‘’mero dissenso diagnostico’’, a fondamento della statuizione di rigetto del ricorso in opposizione, è affermazione, in diritto, inesatta perché ‘’ l’opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (dà luogo) ad un processo di merito e non di legittimità’’ sicchè resta irrilevante che (…) (le) critiche evidenzino affermazioni scientificamente errate o deficiente diagnostiche o mere difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16823 depositata il 23 giugno 2025 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16173 depositata il 16 giugno 2025 – Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16166 depositata il 16 giugno 2025 – Costituisce “ius receptum” l’affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo

Costituisce “ius receptum” l’affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 16772 depositata il 23 giugno 2025 – Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest’ultimo l’onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  Sentenza n. 16769 depositata il 23 giugno 2025 – L’ultimazione delle opere edili non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l’impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell’impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività

L'ultimazione delle opere edili non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività

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