LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18071 depositata il 3 luglio 2025 – Il principio dell’unicità del processo d’impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

Il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17553 depositata il 30 giugno 2025 – La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17549 depositata il 30 giugno 2025 – L’art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni

L'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18690 depositata l’ 8 luglio 2025 – Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17998 depositata il 2 luglio 2025 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17979 depositata il 2 luglio 2025 – L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente

L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente

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