LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17008 depositata il 25 giugno 2025 – Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l’art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17207 depositata il 26 giugno 2025 – In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009  di conversione del d.l. n. 78 del 2009 – ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità – deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.

In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009  di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16925 depositata il 24 giugno 2025 – Pur essendo possibile per il giudice fondare la decisione su prove non espressamente previste dal codice di rito, deve tuttora escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi e la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali

Pur essendo possibile per il giudice fondare la decisione su prove non espressamente previste dal codice di rito, deve tuttora escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi e la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16646 depositata il 21 giugno 2025 – Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16174 depositata il 16 giugno 2025 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17201 depositata il 26 giugno 2025 – Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c. il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c. il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16003 depositata il 15 giugno 2025 – La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente

Torna in cima