LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15961 depositata il 15 giugno 2025 – Trattandosi di ricorso volto ad ottenere l’accertamento della persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte non occorre nuova domanda amministrativa

Trattandosi di ricorso volto ad ottenere l’accertamento della persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte non occorre nuova domanda amministrativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16147 depositata il 16 giugno 2025 – La durata media settimanale, poiché prevista dall’art. 4 in funzione di un limite massimo di 48 ore di lavoro che non può “in ogni caso” essere superato, deve essere calcolata in relazione all’attività effettivamente prestata; ciò comporta che il segmento temporale di riferimento, ai fini del calcolo della media settimanale, deve essere epurato dai periodi di sospensione della prestazione e, specificamente, dalle assenze per ferie e per malattia e che di queste non deve tenersi conto nel computo del tempo di lavoro eseguito

La durata media settimanale, poiché prevista dall'art. 4 in funzione di un limite massimo di 48 ore di lavoro che non può "in ogni caso" essere superato, deve essere calcolata in relazione all'attività effettivamente prestata; ciò comporta che il segmento temporale di riferimento, ai fini del calcolo della media settimanale, deve essere epurato dai periodi di sospensione della prestazione e, specificamente, dalle assenze per ferie e per malattia e che di queste non deve tenersi conto nel computo del tempo di lavoro eseguito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16008 depositata il 15 giugno 2025 – In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16006 depositata il 15 giugno 2025 – Al fine di determinare il limite di reddito per l’accesso alla pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell’art. 3, comma 6, della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest’ultimo opera la deroga stabilita dall’art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)

Al fine di determinare il limite di reddito per l’accesso alla pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell’art. 3, comma 6, della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest’ultimo opera la deroga stabilita dall’art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15936 depositata il 14 giugno 2025 – La Cassa di previdenza può accertare autonomamente, anche in mancanza di un provvedimento di cancellazione dall’albo, il mancato esercizio della professione e conseguentemente annullare la posizione contributiva per gli anni nei quali non risulti esercitata l’attività professionale, ed in caso di controversia può fornire la prova contraria all’avvenuto esercizio dell’attività, anche mediante la produzione in giudizio di documentazione proveniente dall’interessato in risposta alla richiesta di chiarimenti sull’esercizio della professione

La Cassa di previdenza può accertare autonomamente, anche in mancanza di un provvedimento di cancellazione dall'albo, il mancato esercizio della professione e conseguentemente annullare la posizione contributiva per gli anni nei quali non risulti esercitata l'attività professionale, ed in caso di controversia può fornire la prova contraria all'avvenuto esercizio dell'attività, anche mediante la produzione in giudizio di documentazione proveniente dall'interessato in risposta alla richiesta di chiarimenti sull'esercizio della professione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16358 depositata il 17 giugno 2025 – Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16052 depositata il 16 giugno 2025 – Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art. 2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa l’insussistenza del dolo

Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art. 2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa l’insussistenza del dolo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15895 depositata il 13 giugno 2025 – Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo

Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo

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