CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10411 depositata il 21 aprile 2025 – Nella proposta di definizione anticipata, non può mancarsi di sottolineare come in caso di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, ricordare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio
Nella proposta di definizione anticipata, non può mancarsi di sottolineare come in caso di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, ricordare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio