LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10345 depositata il 19 aprile 2025 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 8849 depositata il 3 aprile 2025 – La forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10659 depositata il 23 aprile 2025 – Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto

Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10617 depositata il 23 aprile 2025 – Il nostro ordinamento non è ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75 co. 3 cpc, di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l’obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento

Il nostro ordinamento non è ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75 co. 3 cpc, di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l’obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10518 depositata il 22 aprile 2025 – L’art. 63, comma 2, del TUPI, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, irrilevante che l’illecito disciplinare sia stato commesso in data anteriore

L’art. 63, comma 2, del TUPI, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, irrilevante che l’illecito disciplinare sia stato commesso in data anteriore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10822 depositata il 24 aprile 2025 – Soltanto qualora le norme costituzionali siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale, la violazione o falsa applicazione delle stesse può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Soltanto qualora le norme costituzionali siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale, la violazione o falsa applicazione delle stesse può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10634 depositata il 23 aprile 2025 – I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti

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