CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18908 depositata il 4 luglio 2023
Lavoro – Beneficio sulle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica per gli ex dipendenti e i superstiti – Revoca / soppressione del beneficio – Riconoscimento di una somma una tantum – Rinuncia al ricorso – Estinzione
Fatti di causa
La Corte di appello di Genova, con la sentenza n.67/2019 ha rigettato l’appello proposto dagli attuali ricorrenti in epigrafe trascritti avverso la decisione con cui il tribunale di Genova aveva a sua volta rigettato la domanda dei predetti nei confronti di E. spa, diretta ad alla declaratoria di illegittimità della revoca/soppressione da parte di E. spa del beneficio sulle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica per gli ex dipendenti ed i superstiti, di cui avevano fruito e che era venuta meno con comunicazione del 15 ottobre 2015 e dell’accordo sottoscritto il 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali.
La Corte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori in pensione;
che il beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l. E. del 23.4.1996 la misura è stata abolita per il personale assunto dall’1.7.1996 mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale di accordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di E. spa dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’1.1.2016; che a seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di E. s.p.a. dall’accordo aziendale del 19.4.2002, con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di E. s.p.a.; che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione.
Avverso detta statuizione era proposto ricorso affidato a cinque motivi cui resisteva con controricorso E. spa.
Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti cui seguiva l’accettazione da parte della società.
Ragioni della decisione
Assume preliminare rilievo ai fini della decisione l’intervenuta rinuncia al ricorso ed al processo da parte di tutti i ricorrenti, come attestato dai documenti in atti anche corredati da delega speciale conferita all’Avvocato difensore al fine della rinuncia .
Tale circostanza, seguita dalla accettazione delle rinunce, determina l’estinzione del processo , secondo il disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Le spese devono essere compensate, anche in ragione di quanto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.
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