LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4099 depositata il 17 febbraio 2025 – Nel rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di protezione, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970”

Nel rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione, in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970”

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 4655 depositata il 21 febbraio 2025 – Per i licenziamenti disciplinari deve attribuirsi rilievo al momento dell’inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41 dell’art. 1 della legge 92/2012, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura

Per i licenziamenti disciplinari deve attribuirsi rilievo al momento dell'inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41 dell'art. 1 della legge 92/2012, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5948 depositata il 6 marzo 2025 – Il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti

Il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3044 depositata il 6 febbraio 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3403 depositata il 10 febbraio 2025 – Quando l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)”

Quando l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2974 depositata il 6 febbraio 2025 – In tema di ricorso per cassazione, i motivi d’impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure

In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3232 depositata il 9 febbraio 2025 – La decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG

La decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 2617 depositata il 4 febbraio 2025 – In presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

In presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

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