LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3488 depositata l’ 11 febbraio 2025 – In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all’integrità psico-fisica e alla salute, all’onore e alla reputazione, all’integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa

In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 2619 depositata il 4 febbraio 2025 – Il prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale

Il prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025 – E’ obbligatoria la comunicazione al datore di lavoro di assentarsi per i permessi di cui alla legge 104/92

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025 Licenziamento disciplinare FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia accoglieva l’appello proposto da -omissis- contro la sentenza del Tribunale di Mantova n. 91/2021 che aveva respinto il suo ricorso con il quale aveva [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3235 depositata il 9 febbraio 2025 – Il D.Lgs. nr. 124 del 1993 (in parte qua, sostanzialmente riscritto dal successivo D.Lgs. nr. 252 del 2005), all’art. 4, comma 3, ha stabilito che «l’esercizio» dell’attività dei fondi pensione fosse subordinato alla preventiva «autorizzazione», la difformità dell’Ente (cioè del Fondo controricorrente) alle norme di legge prescritte per i Fondi pensione (di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs nr. 124 del 1993), anche se non riguardanti direttamente il contenuto delle obbligazioni assunte, si riflette necessariamente sulla validità dell’obbligo negoziale, determinandone la nullità sopravvenuta

Il D.Lgs. nr. 124 del 1993 (in parte qua, sostanzialmente riscritto dal successivo D.Lgs. nr. 252 del 2005), all’art. 4, comma 3, ha stabilito che «l'esercizio» dell'attività dei fondi pensione fosse subordinato alla preventiva «autorizzazione», la difformità dell’Ente (cioè del Fondo controricorrente) alle norme di legge prescritte per i Fondi pensione (di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs nr. 124 del 1993), anche se non riguardanti direttamente il contenuto delle obbligazioni assunte, si riflette necessariamente sulla validità dell’obbligo negoziale, determinandone la nullità sopravvenuta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3043 depositata il 6 febbraio 2025 – In ipotesi di preclusa dalla conformità della decisione in doppio grado, il motivo è inammissibile qualora la parte ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della pronuncia del Tribunale e della Corte di Appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

In ipotesi di preclusa dalla conformità della decisione in doppio grado, il motivo è inammissibile qualora la parte ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della pronuncia del Tribunale e della Corte di Appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3495 depositata l’ 11 febbraio 2025 – La violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti

La violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3870 depositata il 15 febbraio 2025 – La regola generale posta dall’art. 3, co. 8 L. n. 335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art. 49 L. n. 88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo l’ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

La regola generale posta dall'art. 3, co. 8 L. n. 335/95 è quella per cui i provvedimenti dell'Inps di variazione della classificazione ai sensi dell'art. 49 L. n. 88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo l'ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3609 depositata il 12 febbraio 2025 – In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine – ancorché confermato per iscritto – dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell’illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.

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