LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Ordinanza n. 31502 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c. ed ora art. 360, penult. co., c.p.c.

Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c. ed ora art. 360, penult. co., c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31591 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall’ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31733 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°

Nella determinazione della “quota B” della pensione, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31509 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 31518 depositata l’ 8 dicembre 2024 – In tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva

In tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30741 depositata il 29 novembre 2024 – In base al principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti emanati dall’organo deliberativo dell’ente previdenziale privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati tipo di atti previsti dall’originario art. 3 comma 12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie

In base al principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti emanati dall’organo deliberativo dell’ente previdenziale privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati tipo di atti previsti dall’originario art. 3 comma 12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31789 depositata il 10 dicembre 2024 – L’equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall’art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all’attribuzione del medesimo dall’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

L’equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall’art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all’attribuzione del medesimo dall’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30748 depositata il 29 novembre 2024 – La “sentenza penale” di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, “in quanto l’art. 653 comporta l’efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al “giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità

La “sentenza penale” di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, “in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al "giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità

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