Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2066 depositata il 29 gennaio 2025 – L’art. 7, comma 5, l. n. 300/1970 individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse – aventi natura di atto unilatera le recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario – avvenga in data successiva. Fatto salvo se il CCNL disponga diversamente
L'art. 7, comma 5, l. n. 300/1970 individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse - aventi natura di atto unilatera le recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario - avvenga in data successiva. Fatto salvo se il CCNL disponga diversamente