LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30742 depositata il 29 novembre 2024 – In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31507 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il giudice di rinvio deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente affermato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte

Il giudice di rinvio deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente affermato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1445 depositata il 21 gennaio 2025 – Nell’applicazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, potendo viceversa l’INPS sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto

Nell'applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l'assicurato a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell'INPS l'avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione, potendo viceversa l'INPS sempre dimostrare l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32125 depositata il 12 dicembre 2024 – In una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, quest’ultimo è caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma funzionale delle prestazioni, sicché – in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato – il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile

In una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, quest’ultimo è caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma funzionale delle prestazioni, sicché – in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato – il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31912 depositata l’ 11 dicembre 2024 – Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31751 depositata il 10 dicembre 2024 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31581 depositata il 9 dicembre 2024 – Il principio di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori

Il principio di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31498 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Dalla previsione di cui all’art. 152 att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, impegnandosi “a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”, si può senz’altro ricavare non solo che l’autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, ma altresì che l’interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell’esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio

Dalla previsione di cui all’art. 152 att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, impegnandosi “a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”, si può senz’altro ricavare non solo che l’autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, ma altresì che l’interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell’esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio

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