CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4740 depositata il 23 febbraio 2025 – Il termine di un mese per la comunicazione all’INPS del reddito annuo presumibilmente traibile, decorre dunque, se l’attività autonoma precede lo stato di disoccupazione, dalla presentazione della domanda di trattamento NASpI, mentre, se l’attività autonoma comincia successivamente in costanza di fruizione di NASpI, decorre dall’inizio dell’attività lavorativa.
Il termine di un mese per la comunicazione all’INPS del reddito annuo presumibilmente traibile, decorre dunque, se l’attività autonoma precede lo stato di disoccupazione, dalla presentazione della domanda di trattamento NASpI, mentre, se l’attività autonoma comincia successivamente in costanza di fruizione di NASpI, decorre dall’inizio dell’attività lavorativa.