Per giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23432 depositata il 1° agosto 2023 – Per giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore
il 10 Agosto, 2023in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23425 depositata il 1° agosto 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo
il 10 Agosto, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23420 depositata il 1° agosto 2023 – Nell’ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore, pur dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, richieda un supplemento di difesa, anche se la stessa si sia svolta con l’audizione personale o con la presentazione di giustificazioni scritte, l’obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; conseguentemente, la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell’ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito e la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro
il 10 Agosto, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti, SANZIONI DISCIPLINARI
Nell’ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore, pur dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, richieda un supplemento di difesa, anche se la stessa si sia svolta con l’audizione personale o con la presentazione di giustificazioni scritte, l’obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; conseguentemente, la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell’ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito e la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22495 depositata il 26 luglio 2023 – L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito – ai fini dell’individuazione della giusta causa di licenziamento – non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale
il 10 Agosto, 2023in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito – ai fini dell’individuazione della giusta causa di licenziamento – non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23383 depositata il 1° agosto 2023 – Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa
il 9 Agosto, 2023in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23702 depositata il 3 agosto 2023 – Per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso
il 9 Agosto, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
Per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22077 depositata il 24 luglio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale sia parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicchè in caso contrario resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell’astratta previsione della contrattazione collettiva
il 8 Agosto, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale sia parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicchè in caso contrario resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell’astratta previsione della contrattazione collettiva
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23264 depositata il 31 luglio 2023 – Il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 st. lav., comma 2, ed il successivo d.P.R. n. 313 del 28 luglio 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Si tratta di una cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. che non necessita, in via generale, del consenso del debitore. Qualora il datore di lavoro sostenga, come nel caso in esame, che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell’obbligazione
il 7 Agosto, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, lavoro
Il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 st. lav., comma 2, ed il successivo d.P.R. n. 313 del 28 luglio 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Si tratta di una cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. che non necessita, in via generale, del consenso del debitore. Qualora il datore di lavoro sostenga, come nel caso in esame, che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell’obbligazione
Leggi tuttoRICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…
- Legittima la sanzione disciplinare del dirigente p
La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata…
- Valido l’accordo collettivo aziendale che li
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10213 depositat…
- Non è configurabile l’aggravante del reato d
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 2…
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…