LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10817 depositata il 24 aprile 2025 – Le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata

Le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 11344 depositata il 30 aprile 2025 – Il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge contenuto nell’art. 11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione

Il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 11327 depositata il 30 aprile 2025 – Differenza tra le difese in fatto e le eccezioni di merito: le prime consistono nella negazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore, mentre le seconde (che siano eccezioni in senso lato o in senso stretto) sono caratterizzate da un doppio indefettibile nucleo, composto dall’allegazione d’un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e dalla sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere il diritto ex adverso azionato. Come empirico criterio distintivo valga la circostanza che i fatti che integrano la struttura delle eccezioni sono logicamente o cronologicamente successivi a quelli costitutivi della pretesa attorea (mentre, a loro volta, le mere difese in diritto consistono nell’invocare l’applicazione d’una data disposizione normativa senza, a tal fine, allegare fatti ulteriori).

Differenza tra le difese in fatto e le eccezioni di merito: le prime consistono nella negazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mentre le seconde (che siano eccezioni in senso lato o in senso stretto) sono caratterizzate da un doppio indefettibile nucleo, composto dall'allegazione d'un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e dalla sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere il diritto ex adverso azionato. Come empirico criterio distintivo valga la circostanza che i fatti che integrano la struttura delle eccezioni sono logicamente o cronologicamente successivi a quelli costitutivi della pretesa attorea (mentre, a loro volta, le mere difese in diritto consistono nell’invocare l’applicazione d’una data disposizione normativa senza, a tal fine, allegare fatti ulteriori).

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

In tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10414 depositata il 21 aprile 2025 – In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10946 depositata il 26 aprile 2025 – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10384 depositata il 19 aprile 2025 – Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

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