LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7275 depositata il 18 marzo 2025 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7479 depositata il 20 marzo 2025 – Lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l’intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d’essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto

Lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7641 depositata il 22 marzo 2025 – Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

CORTE di CASSAZIONE sezione lavoro, Ordinanza n. 7350 depositata il 19 marzo 2025 – Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7268 depositata il 18 marzo 2025 – In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7482 depositata il 20 marzo 2025 – In materia di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimità dell’impugnato licenziamento, l’interesse alla relativa pronuncia giudiziale va individuato nella concreta ed attuale possibilità di ripristino del rapporto e viene a mancare quando, per fatti anteriori ed assorbenti, questo non possa comunque proseguire, di talché, qualora il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore due distinti licenziamenti per diverse causali o motivi ed entrambi siano stati oggetto d’impugnazione, l’efficacia del secondo licenziamento rimane necessariamente condizionata dal perdurare dell’efficacia del rapporto di lavoro all’epoca in cui esso è stato intimato ed il venir meno di quest’ultima, in conseguenza di una sentenza non più impugnabile dichiarativa della legittimità del primo recesso, fa sì che il lavoratore risulti sfornito di interesse alla pronunzia sulla seconda azione di reintegrazione eventualmente promossa avverso il nuovo licenziamento intimatogli, considerandosi il rapporto di lavoro definitivamente risolto per l’accertata legittimità del primo licenziamento

In materia di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimità dell'impugnato licenziamento, l'interesse alla relativa pronuncia giudiziale va individuato nella concreta ed attuale possibilità di ripristino del rapporto e viene a mancare quando, per fatti anteriori ed assorbenti, questo non possa comunque proseguire, di talché, qualora il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore due distinti licenziamenti per diverse causali o motivi ed entrambi siano stati oggetto d'impugnazione, l'efficacia del secondo licenziamento rimane necessariamente condizionata dal perdurare dell'efficacia del rapporto di lavoro all'epoca in cui esso è stato intimato ed il venir meno di quest'ultima, in conseguenza di una sentenza non più impugnabile dichiarativa della legittimità del primo recesso, fa sì che il lavoratore risulti sfornito di interesse alla pronunzia sulla seconda azione di reintegrazione eventualmente promossa avverso il nuovo licenziamento intimatogli, considerandosi il rapporto di lavoro definitivamente risolto per l'accertata legittimità del primo licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7417 depositata il 20 marzo 2025 – Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7305 depositata il 19 marzo 2025 – In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria – tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. – posto che l’applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria - tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - posto che l'applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

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