LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9268 depositata l’ 8 aprile 2025 – I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 9258 depositata l’ 8 aprile 2025 – Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere determinato o determinabile

Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere determinato o determinabile.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9057 depositata il 6 aprile 2025 – L’accertamento dell’interesse ad agire deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito

L’accertamento dell’interesse ad agire deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8629 depositata il 1° aprile 2025 – L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve ad una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve ad una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8592 depositata il 1° aprile 2025 – I Regolamenti adottati dalla Cassa allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degl’iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti squisitamente negoziali

I Regolamenti adottati dalla Cassa allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degl’iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti squisitamente negoziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8830 depositata il 3 aprile 2025 – Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l’INPS ai sensi dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello “ius superveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024

Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l'INPS ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell'ente previdenziale per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello "ius superveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8788 depositata il 2 aprile 2025 – La notificazione alle persone giuridiche si esegua nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede: la parte ricorrente non contesta che la consegna all’ufficio protocollo sia stata compiuta presso la sede del Comune, né che a tale articolazione interna dell’organizzazione amministrativa non sia attribuito il compito di ricevere le notificazioni o che la persona addetta al protocollo ufficiale dell’ente non abbia il potere di annotarne la ricezione

La notificazione alle persone giuridiche si esegua nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede: la parte ricorrente non contesta che la consegna all’ufficio protocollo sia stata compiuta presso la sede del Comune, né che a tale articolazione interna dell’organizzazione amministrativa non sia attribuito il compito di ricevere le notificazioni o che la persona addetta al protocollo ufficiale dell’ente non abbia il potere di annotarne la ricezione.

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