LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5718 depositata il 4 marzo 2025 – In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva

In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6303 depositata il 10 marzo 2025 – Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall’impugnazione dell’illegittimo recesso, restando salva peraltro l’applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento da quest’ultimo rapporto

Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, restando salva peraltro l'applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato - nel presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato - un vero e proprio licenziamento da quest'ultimo rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5382 depositata il 1° marzo 2025 – La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore della novella

La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore della novella

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5632 depositato il 3 marzo 2025 – Il ricorso al regime delle presunzioni è ammissibile solo in presenza di presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza

Il ricorso al regime delle presunzioni è ammissibile solo in presenza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5456 depositata il 1° marzo 2025 – Si verte sull’indebita trattenuta «derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata, per cui la prescrizione quinquennale richiede la liquidità e l’esigibilità del credito, messo a disposizione dell’assicurato

Si verte sull’indebita trattenuta «derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata, per cui la prescrizione quinquennale richiede la liquidità e l’esigibilità del credito, messo a disposizione dell’assicurato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5442 depositata il 1° marzo 2025 – E’ assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione

E' assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5385 depositato il 1° marzo 2025 – Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito

Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza 0n. 5388 depositata il 1° marzo 2025 – L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare

L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare

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