LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4742 depositata il 23 febbraio 2025 – L’art. 10 cit. d.lgs. disciplina la compatibilità del trattamento indennitario con lo svolgimento di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, prescrivendo per il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale l’obbligo di “informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività”, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne; il lavoratore, tuttavia, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione predetta

L’art. 10 cit. d.lgs. disciplina la compatibilità del trattamento indennitario con lo svolgimento di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, prescrivendo per il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale l’obbligo di “informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività”, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne; il lavoratore, tuttavia, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione predetta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5940 depositata il 6 marzo 2025 – L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5623 depositata il 3 marzo 2025 – Il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4265 depositata il 18 febbraio 2025 – L’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 cod. civ. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta

L'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 cod. civ. - si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta"

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 5802 depositata il 4 marzo 2025 – La prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell’avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art.437, co.2 c.p.c.

La prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art.437, co.2 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5601 depositata il 3 marzo 2025 – Prescrizione del credito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5601 depositata il 3 marzo 2025 Ritualità delle notifiche esattoriali - Notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito - Opposizione proposta contro l’intimazione di pagamento - Prescrizione del credito - Doppia conforme - Difetto di motivazione - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - Ricorso per cassazione [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5936 depositata il 6 marzo 2025 – La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell’impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell'impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4433 depositata il 20 febbraio 2025 – Alle società in house, per il periodo di vigenza dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, non si applica il disposto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le assunzioni obbligatorie, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466 del 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono per chiamata diretta nominativa

Alle società in house, per il periodo di vigenza dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, non si applica il disposto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le assunzioni obbligatorie, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466 del 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono per chiamata diretta nominativa

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