GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12293 depositata il 9 maggio 2025 – Il superamento del periodo di comporto costituisce un’autonoma fattispecie di recesso, regolata dall’art. 2110, secondo comma, cod.civ., che conferisce all’imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell’art. 2118 c.c.” quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi

Il superamento del periodo di comporto costituisce un’autonoma fattispecie di recesso, regolata dall’art. 2110, secondo comma, cod.civ., che conferisce all’imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell’art. 2118 c.c.” quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11776 depositata il 5 maggio 2025 – La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni”. La “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini

La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni”. La "conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12091 depositata il 7 maggio 2025 – Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12083 depositata il 7 maggio 2025 – La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11755 depositata il 5 maggio 2025 – In caso di pronuncia fondata su doppia ratio decidendi, l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo che investe una delle due ragioni decisorie, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, dei restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta

In caso di pronuncia fondata su doppia ratio decidendi, l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo che investe una delle due ragioni decisorie, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11715 depositata il 5 maggio 2025 – In tema di rapporti ex art. 61 e ss. del d.lgs. 276/2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69 co.1, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia

In tema di rapporti ex art. 61 e ss. del d.lgs. 276/2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69 co.1, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12029 depositata il 7 maggio 2025 – In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire del fisco

In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell'azione, attinente all'interesse ad agire del fisco

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9286 depositata l’ 8 aprile 2025 – La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore

La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore

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