GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19073 depositata l’ 11 giugno 2026 – Il principio di inerenza è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

Il principio di inerenza è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11429 depositata il 28 aprile 2026 – In   tema   di   accertamento   induttivo   puro,  questa Corte  ha costantemente   ritenuto  che l’impossibilità di  una ricostruzione complessiva della   contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della  stessa)  conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi

In   tema   di   accertamento   induttivo   puro,  questa Corte  ha costantemente   ritenuto  che l’impossibilità di  una ricostruzione complessiva della   contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della  stessa)  conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11347 depositata il 27 aprile 2026 – In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analiticoinduttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973

In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analiticoinduttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18570 depositata l’ 8 giugno 2026 – In caso di ricorso da parte dell’impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e della gravità della condotta

In caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata l’ 8 giugno 2026 – La previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può retroagire, facendo considerare maturato, in tutto o in parte, un termine con decorrenza da prima dell’entrata in vigore della legge che lo ha istituito, ciò non significa che una modifica normativa, che introduca un termine di decadenza prima non previsto, non sia applicabile anche alle situazioni soggettive in essere, purché la decorrenza del termine sia ancorata alla entrata in vigore della modifica legislativa stessa

La previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può retroagire, facendo considerare maturato, in tutto o in parte, un termine con decorrenza da prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha istituito, ciò non significa che una modifica normativa, che introduca un termine di decadenza prima non previsto, non sia applicabile anche alle situazioni soggettive in essere, purché la decorrenza del termine sia ancorata alla entrata in vigore della modifica legislativa stessa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19960 depositata il 15 giugno 2026 – In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

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