GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2801 depositata il 5 febbraio 2025 – In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 75, comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo D.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità

In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo D.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2798 depositata il 5 febbraio 2025, n. 2798 – In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa

In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 3, sentenza n. 3734 depositata il 5 novembre 2024 – In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell’anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell’ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale

In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025 – E’ obbligatoria la comunicazione al datore di lavoro di assentarsi per i permessi di cui alla legge 104/92

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025 Licenziamento disciplinare FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia accoglieva l’appello proposto da -omissis- contro la sentenza del Tribunale di Mantova n. 91/2021 che aveva respinto il suo ricorso con il quale aveva [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2799 depositata il 5 febbraio 2025 – In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dopo che l’Amministrazione ha assolto al suo obbligo probatorio, ai fini della dimostrazione della propria buona fede, l’operatore commerciale deve provare di essersi attivato nel migliore dei modi possibili, secondo le circostanze del caso concreto, per accertare la concreta affidabilità commerciale della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, come accade con l’acquisizione di informazioni soltanto da banche dati pubbliche

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dopo che l'Amministrazione ha assolto al suo obbligo probatorio, ai fini della dimostrazione della propria buona fede, l'operatore commerciale deve provare di essersi attivato nel migliore dei modi possibili, secondo le circostanze del caso concreto, per accertare la concreta affidabilità commerciale della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, come accade con l'acquisizione di informazioni soltanto da banche dati pubbliche

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3235 depositata il 9 febbraio 2025 – Il D.Lgs. nr. 124 del 1993 (in parte qua, sostanzialmente riscritto dal successivo D.Lgs. nr. 252 del 2005), all’art. 4, comma 3, ha stabilito che «l’esercizio» dell’attività dei fondi pensione fosse subordinato alla preventiva «autorizzazione», la difformità dell’Ente (cioè del Fondo controricorrente) alle norme di legge prescritte per i Fondi pensione (di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs nr. 124 del 1993), anche se non riguardanti direttamente il contenuto delle obbligazioni assunte, si riflette necessariamente sulla validità dell’obbligo negoziale, determinandone la nullità sopravvenuta

Il D.Lgs. nr. 124 del 1993 (in parte qua, sostanzialmente riscritto dal successivo D.Lgs. nr. 252 del 2005), all’art. 4, comma 3, ha stabilito che «l'esercizio» dell'attività dei fondi pensione fosse subordinato alla preventiva «autorizzazione», la difformità dell’Ente (cioè del Fondo controricorrente) alle norme di legge prescritte per i Fondi pensione (di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs nr. 124 del 1993), anche se non riguardanti direttamente il contenuto delle obbligazioni assunte, si riflette necessariamente sulla validità dell’obbligo negoziale, determinandone la nullità sopravvenuta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3043 depositata il 6 febbraio 2025 – In ipotesi di preclusa dalla conformità della decisione in doppio grado, il motivo è inammissibile qualora la parte ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della pronuncia del Tribunale e della Corte di Appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

In ipotesi di preclusa dalla conformità della decisione in doppio grado, il motivo è inammissibile qualora la parte ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della pronuncia del Tribunale e della Corte di Appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3495 depositata l’ 11 febbraio 2025 – La violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti

La violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti

Torna in cima