GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3870 depositata il 15 febbraio 2025 – La regola generale posta dall’art. 3, co. 8 L. n. 335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art. 49 L. n. 88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo l’ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

La regola generale posta dall'art. 3, co. 8 L. n. 335/95 è quella per cui i provvedimenti dell'Inps di variazione della classificazione ai sensi dell'art. 49 L. n. 88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo l'ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3609 depositata il 12 febbraio 2025 – In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine – ancorché confermato per iscritto – dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell’illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 2621 depositata il 4 febbraio 2025 – Pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

Pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2800 depositata il 5 febbraio 2025 – L’amministrazione finanziaria deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, che non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale

L'amministrazione finanziaria deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, che non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all'accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente "sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata, sentenza n. 2889 depositata il 31 ottobre 2024 – La sentenza irrevocabile di assoluzione con le rispettive formule di insussistenza del fatto o di non aver commesso il fatto ascritto, emessa a seguito di dibattimento penale nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato circa i medesimi eventi fattuali nel processo tributario

La sentenza irrevocabile di assoluzione con le rispettive formule di insussistenza del fatto o di non aver commesso il fatto ascritto, emessa a seguito di dibattimento penale nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato circa i medesimi eventi fattuali nel processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 28077 depositata il 30 ottobre 2024 – La violazione consistente nell’omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, prevista dall’art. 4 , comma 2, D.L. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 ), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazione temporalmente vigente), risponde all’esclusiva finalità di assicurare, tramite l’obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva

La violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, prevista dall'art. 4 , comma 2, D.L. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 ), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazione temporalmente vigente), risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 799 depositata il 24 ottobre 2024 – Con riferimento al canone unico patrimoniale (“CUP”) ex artt. 1, c. 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le questioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari sono di competenza del giudice tributario. Spettano, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree

Con riferimento al canone unico patrimoniale (“CUP”) ex artt. 1, c. 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le questioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari sono di competenza del giudice tributario. Spettano, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 555 depositata il 23 ottobre 2024 – La mancata riassunzione, nel termine di sei mesi, presso il giudice dichiarato territorialmente competente del giudizio avverso il “silenzio-rifiuto” all’istanza di rimborso estingue il processo precludendo al contribuente la possibilità di incardinarne uno nuovo sul medesimo oggetto, pur se il diritto alla restituzione del tributo non si è prescritto. L’oggetto del giudizio, infatti, è l’obbligazione tributaria contenuta nell’atto impugnabile, che può essere contestata in un solo ed unico processo

La mancata riassunzione, nel termine di sei mesi, presso il giudice dichiarato territorialmente competente del giudizio avverso il “silenzio-rifiuto” all’istanza di rimborso estingue il processo precludendo al contribuente la possibilità di incardinarne uno nuovo sul medesimo oggetto, pur se il diritto alla restituzione del tributo non si è prescritto. L’oggetto del giudizio, infatti, è l’obbligazione tributaria contenuta nell’atto impugnabile, che può essere contestata in un solo ed unico processo

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