CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3870 depositata il 15 febbraio 2025 – La regola generale posta dall’art. 3, co. 8 L. n. 335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art. 49 L. n. 88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo l’ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro
La regola generale posta dall'art. 3, co. 8 L. n. 335/95 è quella per cui i provvedimenti dell'Inps di variazione della classificazione ai sensi dell'art. 49 L. n. 88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo l'ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro