GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n.  24363 depositata l’ 11 settembre 2024 – In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile

In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31452 depositata il 7 dicembre 2024 – Per l’indebito in materia contributiva previdenziale l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

Per l’indebito in materia contributiva previdenziale l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31072 depositata il 4 dicembre 2024 – in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa

in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32121 depositata il 12 dicembre 2024 – La legge n. 218/1995, recante riforma della disciplina del diritto internazionale privato il cui oggetto è costituito da fattispecie qualificabili per mezzo di istituti giuridici regolati dal codice civile e dalle norme ad esso complementari

La legge n. 218/1995, recante riforma della disciplina del diritto internazionale privato il cui oggetto è costituito da fattispecie qualificabili per mezzo di istituti giuridici regolati dal codice civile e dalle norme ad esso complementari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31620 depositata il 9 dicembre 2024 – Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38896 depositata il 24 ottobre 2024 – La sussistenza del dolo dell’ascritta bancarotta fraudolenta documentale trova applicazione quando sia imputato all’amministratore formale che si riveli essere, in realtà, un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita

La sussistenza del dolo dell'ascritta bancarotta fraudolenta documentale trova applicazione quando sia imputato all'amministratore formale che si riveli essere, in realtà, un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34808 depositata il 16 settembre 2024 – Deve sicuramente escludersi che l’attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell’art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

Deve sicuramente escludersi che l'attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell'art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34793 depositata il 16 settembre 2024 – Sussiste il vizio di mancanza  di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività

Sussiste il   vizio  di  mancanza  di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività

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