Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29217 depositata il 12 novembre 2024 – L’art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità circa la natura pubblicitaria di tali spese, purché i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima
L'art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo e non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità circa la natura pubblicitaria di tali spese, purché i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima