CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25606 depositata il 25 settembre 2024 – Pur dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore. Ne deriva che la fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima la detrazione dell’IVA ad esse relativa e l’accertamento rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997
Pur dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore. Ne deriva che la fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima la detrazione dell'IVA ad esse relativa e l'accertamento rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997