GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 144 depositata il 7 ottobre 2025 – Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26371 depositata il 29 settembre 2025 – La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26467 depositata il 1° ottobre 2025 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, fatto salvo l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 21 bis, L. 10 marzo 2000, n. 74

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, fatto salvo l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 21 bis, L. 10 marzo 2000, n. 74

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26285 depositata il 27 settembre 2025 – In tema di integrazione salariale straordinaria, una cooperativa portuale inquadrata nel settore industria ne è tenuta al pagamento anche per i lavoratori non temporanei, in applicazione dell’art. 5 della l. n. 469 del 1984, che ha esteso l’ambito di applicazione della CIGS individuato dalla l. n. 1115 del 1968 anche in favore delle compagnie e dei gruppi portuali, e dell’art. 9 della l. n. 407 del 1990 che ne ha imposto definitivamente il relativo obbligo contributivo, trovando detta estensione il suo fondamento nella natura industriale della cooperativa, nella necessità di evitare una disparità di trattamento con i lavoratori temporanei, ed infine nella considerazione che le cooperative portuali altro non sono che una evoluzione delle concessionarie di servizi portuali, a nulla rilevando la venuta ad esistenza delle stesse in data successiva rispetto alla normativa innanzi richiamata

In tema di integrazione salariale straordinaria, una cooperativa portuale inquadrata nel settore industria ne è tenuta al pagamento anche per i lavoratori non temporanei, in applicazione dell'art. 5 della l. n. 469 del 1984, che ha esteso l'ambito di applicazione della CIGS individuato dalla l. n. 1115 del 1968 anche in favore delle compagnie e dei gruppi portuali, e dell'art. 9 della l. n. 407 del 1990 che ne ha imposto definitivamente il relativo obbligo contributivo, trovando detta estensione il suo fondamento nella natura industriale della cooperativa, nella necessità di evitare una disparità di trattamento con i lavoratori temporanei, ed infine nella considerazione che le cooperative portuali altro non sono che una evoluzione delle concessionarie di servizi portuali, a nulla rilevando la venuta ad esistenza delle stesse in data successiva rispetto alla normativa innanzi richiamata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26613 depositata il 2 ottobre 2025 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26611 depositata il 2 ottobre 2025 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

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