GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18030 depositata il 1° luglio 2024 – Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10679 depositata il 19 aprile 2024 – La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17618 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore, che dispone l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore, che dispone l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26401 depositata il 4 luglio 2024 – Pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. qualora emergano dagli atti circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale

Pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. qualora emergano dagli atti circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17607 depositata il 26 giugno 2024 – Nell’accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta e la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame – e quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente – ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi

Nell'accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta e la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame - e quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente - ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 18263 depositata il 3 luglio 2024 – La giusta causa, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” è una nozione che la legge – allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza sociale, sia di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

La giusta causa, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza sociale, sia di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 18046 depositata il 1° luglio 2024 – In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi, in modo che la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva

In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi, in modo che la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva

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