Corte Costituzionale sentenza n. 111 depositata il 3 luglio 2024 – Illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto le accise vengono liquidate «applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta», per cui prescindono del tutto dal prezzo di vendita. Pertanto, anche quando il soggetto passivo del contributo straordinario di solidarietà, pur aumentando le vendite, avesse diminuito il prezzo dei prodotti, l’impatto delle accise avrebbe contribuito a innalzare la base imponibile del contributo stesso, ancorché in assenza di qualsiasi manovra speculativa
Illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto le accise vengono liquidate «applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta», per cui prescindono del tutto dal prezzo di vendita. Pertanto, anche quando il soggetto passivo del contributo straordinario di solidarietà, pur aumentando le vendite, avesse diminuito il prezzo dei prodotti, l’impatto delle accise avrebbe contribuito a innalzare la base imponibile del contributo stesso, ancorché in assenza di qualsiasi manovra speculativa