GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26135 depositata il 3 luglio 2024 – Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 18114 depositata il 2 luglio 2024 – In caso di cambio appalto e applicazione della ivi prevista clausola sociale, impone vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale, o di parte di esso, già impiegato nell’appalto

In caso di cambio appalto e applicazione della ivi prevista clausola sociale, impone vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale, o di parte di esso, già impiegato nell’appalto

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11676 depositata il 30 aprile 2024 – Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno

Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17531 depositata il 25 giugno 2024 – Costituisce violazione dell’art. 2909 cod. civ per aver ritenuto che facesse stato nei confronti della socia, la sentenza emessa nei confronti del socio in quanto tale sentenza non era passata in cosa in giudicata

Costituisce violazione dell'art. 2909 cod. civ per aver ritenuto che facesse stato nei confronti della socia, la sentenza emessa nei confronti del socio in quanto tale sentenza non era passata in cosa in giudicata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17665 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell’ottemperare all’ordine di reintegrazione, non ha l’obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, salvo che l’effetto risolutorio di diritto opera dallo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell'ottemperare all'ordine di reintegrazione, non ha l'obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, salvo che l’effetto risolutorio di diritto opera dallo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17416 depositata il 25 giugno 2024 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17353 depositata il 24 giugno 2024 – Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto norma censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece addove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto norma censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece addove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

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