GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25992 depositata il 24 settembre 2025 – In tema di società di comodo l’onere probatorio del contribuente può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l’esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione

In tema di società di comodo l'onere probatorio del contribuente può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l'esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27859 depositata il 29 luglio 2025  – Qualora le falsità relative ai vari bilanci costituiscano attuazione del medesimo disegno criminoso sarà, quindi, possibile applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27859 depositata il 29 luglio 2025  falso in bilancio - reato continuativo RITENUTO IN FATTO  1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 28 gennaio 2021 del Tribunale di Potenza che aveva affermato la penale responsabilità di S.D. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25632 depositata il 18 settembre 2025 – Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26148 depositata il 25 settembre 2025 – L’autorizzazione, meglio il consenso all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, può essere anche implicita e costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento dei relativi emolumenti.

L’autorizzazione, meglio il consenso all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, può essere anche implicita e costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento dei relativi emolumenti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26067 depositata il 24 settembre 2025 – La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26067 depositata il 24 settembre 2025 Lavoro - Indennità di accompagnamento - Decreto ingiuntivo - Requisito sanitario - Domanda amministrativa - Visita medica di revisione - Sospensione della prestazione - Attività difensiva - Rigetto Ritenuto che In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.581/20 la Corte [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25868 depositata il 22 settembre 2025 – In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, l’art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede, quindi, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, la non possidenza, da parte dell’acquirente, di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione

In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede, quindi, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, da parte dell'acquirente, di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26035 depositata il 24 settembre 2025 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell’obbligo del repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un’ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25806 depositata il 22 settembre 2025 – L’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello “stare decisis”

L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"

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