GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25158 depositata il 14 settembre 2025 – Nel caso in cui dall’avviso di ricevimento della CAD, versato in atti, non risulti che il destinatario abbia ricevuto la CAD, la norma, come “manipolata” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, pone in capo al destinatario una presunzione legale assoluta di conoscenza nel decimo giorno successivo alla spedizione della CAD medesima

Nel caso in cui dall'avviso di ricevimento della CAD, versato in atti, non risulti che il destinatario abbia ricevuto la CAD, la norma, come "manipolata" dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, pone in capo al destinatario una presunzione legale assoluta di conoscenza nel decimo giorno successivo alla spedizione della CAD medesima

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25051 depositata l’ 11 settembre 2025 – La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001

La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24927 depositata il 9 settembre 2025 – In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980

In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24920 depositata il 9 settembre 2025 – In caso di licenziamento per cessazione dell’appalto, l’esclusione dell’applicazione della procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell’azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni

In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24977 depositata il 10 settembre 2025 – La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24917 depositata il 9 settembre 2025 – E’ soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum, si consegue automaticamente al verificarsi dell’evento protetto, l’esclusione della tutela limitativa dei licenziamenti non è suscettibile di applicazione in via analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti (durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi, raggiungimento di un limite di età) non possono ritenersi equivalenti a quella di vecchiaia

E' soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum, si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, l'esclusione della tutela limitativa dei licenziamenti non è suscettibile di applicazione in via analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti (durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi, raggiungimento di un limite di età) non possono ritenersi equivalenti a quella di vecchiaia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24968 depositata il 10 settembre 2025 – Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24560 depositata il 4 settembre 2025 – Nel periodo temporale di abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/2006 (il cui obbligo, si ripete, è stato poi esplicitamente ripristinato nel 2014) una lettura sistematica di tutte le disposizioni normative induce a ritenere che il committente responsabile in solido con l’appaltatore ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 comunque era tenuto a provvedere al pagamento della retribuzione al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge (questi ultimi previsti espressamente dall’art. 29 citato), il cui onere era in capo allo stesso quale sostituto di imposta

Nel periodo temporale di abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/2006 (il cui obbligo, si ripete, è stato poi esplicitamente ripristinato nel 2014) una lettura sistematica di tutte le disposizioni normative induce a ritenere che il committente responsabile in solido con l’appaltatore ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 comunque era tenuto a provvedere al pagamento della retribuzione al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge (questi ultimi previsti espressamente dall’art. 29 citato), il cui onere era in capo allo stesso quale sostituto di imposta

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