GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 33035 depositata il 17 dicembre 2025 – In caso di notifica a mezzo posta e senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica

In caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32433 depositata il 12 dicembre 2025 – La lavoratrice ha diritto di continuare ad usufruire della corresponsione dell’indennità, essendo previsto, dall’art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la cessazione dell’attività dell’azienda che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità previsti dall’art. 17 della legge n. 151 del 2001

La lavoratrice ha diritto di continuare ad usufruire della corresponsione dell’indennità, essendo previsto, dall’art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la cessazione dell’attività dell'azienda che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità previsti dall’art. 17 della legge n. 151 del 2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32401 depositata il 12 dicembre 2025 – Il diritto ad una quota di utili dell’impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del “partecipante all’impresa”, e il calcolo degli utili va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento, ove le stesse gravavano sul reddito d’impresa

Il diritto ad una quota di utili dell'impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del "partecipante all'impresa", e il calcolo degli utili va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento, ove le stesse gravavano sul reddito d'impresa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32746 depositata il 16 dicembre 2025 – In materia di imposte sui redditi delle società, l’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe

In materia di imposte sui redditi delle società, l'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina la residenza in Italia e l'assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32828 depositata il 16 dicembre 2025 – In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1269 depositata il 20 gennaio 2026 – L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia

L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 13 novembre 2025 causa C‑639/24 – L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato

L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 1284 depositata il 21 gennaio 2026 – In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l’Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l'Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

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