GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23400 depositata il 17 luglio 2026 – Le autorizzazioni rilasciate ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 devono preesistere alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo il titolo dell’ingerenza e, al contempo, che esse rechino un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata

Le autorizzazioni rilasciate ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 devono preesistere alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo il titolo dell’ingerenza e, al contempo, che esse rechino un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2211 depositata il 3 febbraio 2026 – L’ art. 32 , comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale relativa a favore dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7 del richiamato D.P.R. n. 600, con la conseguenza che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente a superare quella presunzione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2211 depositata il 3 febbraio 2026 Presunzione legale relativa e obbligo di motivazione della sentenza Fatti di causa Con apposito questionario notificato, l'Agenzia delle Entrate invitò il Sig. A.A. (anche "il contribuente") a fornire spiegazioni in ordine a tutte le movimentazioni bancarie relative a n. 9 conti correnti [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27123 depositata il 17 luglio 2026 – Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti; il reato è invece configurabile anche in ipotesi di pagamento in “nero” di tali retribuzioni, atteso che l’accordo contra legem per il pagamento in nero di tutta o parte della retribuzione non fa venire meno l’obbligo per il datore di lavoro posto nell’interesse collettivo dei lavoratori

Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti; il reato è invece configurabile anche in ipotesi di pagamento in "nero" di tali retribuzioni, atteso che l'accordo contra legem per il pagamento in nero di tutta o parte della retribuzione non fa venire meno l'obbligo per il datore di lavoro posto nell'interesse collettivo dei lavoratori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23817 depositata il 22 luglio 2026 – In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 — pur non escludendo in via generale la rilevanza delle previsioni collettive — non impedisce che la contrattazione collettiva individui specifiche inadempienze sanzionabili esclusivamente in via conservativa; in tali ipotesi, la previsione pattizia esclude in radice l’idoneità del fatto contestato a giustificare il recesso datoriale

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 — pur non escludendo in via generale la rilevanza delle previsioni collettive — non impedisce che la contrattazione collettiva individui specifiche inadempienze sanzionabili esclusivamente in via conservativa; in tali ipotesi, la previsione pattizia esclude in radice l'idoneità del fatto contestato a giustificare il recesso datoriale.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24144 depositata il 28 luglio 2026 – L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti

Corte Costituzionale sentenza n. 153 depositata il 24 luglio 2026 – Se l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, ciò prevale sulla forma associativa prescelta e l’imposta non trova applicazione. In tal caso, infatti, detta attività, pur essendo esercitata nell’ambito di uno studio associato, è riferibile non all’associazione, ma alle persone fisiche che costituiscono il vincolo associativo. Persone fisiche che, come chiarito, sono escluse dall’applicazione del tributo proprio in forza del censurato art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021

Se l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, ciò prevale sulla forma associativa prescelta e l’imposta non trova applicazione. In tal caso, infatti, detta attività, pur essendo esercitata nell’ambito di uno studio associato, è riferibile non all’associazione, ma alle persone fisiche che costituiscono il vincolo associativo. Persone fisiche che, come chiarito, sono escluse dall’applicazione del tributo proprio in forza del censurato art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10440 depositata il 21 aprile 2026 – In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente

In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 18190 depositata il 26 giugno 2023 – Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo

Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo

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