PENALE – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26135 depositata il 3 luglio 2024 – Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26910 depositata il 14 giugno 2024 – In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23402 depositata l’ 11 giugno 2024 – Solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio. E solo quando si è realizzato il danno per lo Stato è configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.; prima del verificarsi del danno per lo Stato, può sussistere solo il tentativo del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., o, eventualmente, la truffa in danno dei cessionari

Solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio. E solo quando si è realizzato il danno per lo Stato è configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.; prima del verificarsi del danno per lo Stato, può sussistere solo il tentativo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., o, eventualmente, la truffa in danno dei cessionari

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 24058 depositata il 18 giugno 2024 – All’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato

All'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo, non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 21860 depositata il 31 maggio 2024 – In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non si incorre né in una nullità per violazione dell’art. 429 cod. proc. pen. né in una violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna riguardi una sola delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale alternativamente ascritte, essendo tale forma di contestazione ragione di maggiore garanzia per l’imputato, posto in tal modo nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e, quindi, di esercitare in maniera più consapevole il diritto di difesa

In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non si incorre né in una nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. né in una violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna riguardi una sola delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale alternativamente ascritte, essendo tale forma di contestazione ragione di maggiore garanzia per l'imputato, posto in tal modo nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e, quindi, di esercitare in maniera più consapevole il diritto di difesa

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22666 depositata il 6 giugno 2024 – Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 11390 depositata il 19 marzo 2024 – In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 18214 depositata il 9 maggio 2024 – Il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi

Il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi

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