PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40606 depositata il 27 ottobre 2022 – I reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato

I reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40187 depositata il 25 ottobre 2022 – Il datore di lavoro che imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’art. 437 cod. pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della “rimozione” come si è ritenuto in più arresti. L’interpretazione di legittimità si è espressa nel senso di sottolineare la valenza retroattiva dell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite, statuendo che il criterio fissato, ove conducente ad esiti di maggior favore per il reo, si applica anche per i fatti commessi anteriormente alla pronuncia, purché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato

Il datore di lavoro che imponga l'alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all'art. 437 cod. pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della "rimozione" come si è ritenuto in più arresti. L'interpretazione di legittimità si è espressa nel senso di sottolineare la valenza retroattiva dell'interpretazione resa dalle Sezioni Unite, statuendo che il criterio fissato, ove conducente ad esiti di maggior favore per il reo, si applica anche per i fatti commessi anteriormente alla pronuncia, purché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38357 depositata il 12 ottobre 2022  – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39615 depositata il 20 ottobre 2022 – In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l’espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l’interesse ed il vantaggio sono in concorso reale

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, – Sentenza n. 39126 depositata il 18 ottobre 2022  – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32434 depositata il 5 settembre 2022  – Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36538 depositata il 27 settembre 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi. Le sanzioni penali previste nel caso di omessa, o incompleta, valutazione dei rischi operano anche nei confronti dei datori di lavoro che occupino fino a dieci addetti

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi. Le sanzioni penali previste nel caso di omessa, o incompleta, valutazione dei rischi operano anche nei confronti dei datori di lavoro che occupino fino a dieci addetti

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36199 depositata il 26 settembre 2022  – In tema di rivelazione di segreti (in particolare, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 621 cod. pen.) la trasmissione al difensore di informazioni e dati relativi alle contestazioni disciplinari tratte dalla corrispondenza della controparte in ragione dei quali tarare le proprie difese e le eventuali iniziative da intraprendere determina un indebito vantaggio (quantomeno informativo) che incide patologicamente sulla conflittualità tra le parti e pone quella cui corrispondenza è stata violata in una posizione deteriore non essendo necessario un quid pluris

In tema di rivelazione di segreti (in particolare, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 621 cod. pen.) la trasmissione al difensore di informazioni e dati relativi alle contestazioni disciplinari tratte dalla corrispondenza della controparte in ragione dei quali tarare le proprie difese e le eventuali iniziative da intraprendere determina un indebito vantaggio (quantomeno informativo) che incide patologicamente sulla conflittualità tra le parti e pone quella cui corrispondenza è stata violata in una posizione deteriore non essendo necessario un quid pluris

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