PENALE – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 37640 depositata il 14 ottobre 2024 – Il reato di indebita compensazione affinché sia riscontrabile, nelle ipotesi di concorso di persone, è necessaria la sussistenza dell’elemento soggettivo ed è necessario dimostrare che il soggetto in relazione al quale la questione è oggetto di verifica abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui e del fatto che della materialità di tali condotte quello era consapevole

Il reato di indebita compensazione affinché sia riscontrabile, nelle ipotesi di concorso di persone, è necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo ed è necessario dimostrare che il soggetto in relazione al quale la questione è oggetto di verifica abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui e del fatto che della materialità di tali condotte quello era consapevole

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36091 depositata il 26 settembre 2024 – In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità

In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36775 depositata il 3 ottobre 2024 – E’ pienamente legittimo il sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista inquisito, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall’inquisito, tenuto conto che l’unico segreto opponibile da quest’ultimo al magistrato penale è quello di Stato

E' pienamente legittimo il sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista inquisito, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall'inquisito, tenuto conto che l'unico segreto opponibile da quest'ultimo al magistrato penale è quello di Stato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34407 depositata il 12 settembre 2024 – Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l’utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura

Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25854 depositata il 1° ottobre 2024 – Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35984 depositata il 26 settembre 2024 – In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell’IVA e di omesso versamento dell’IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti

In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e di omesso versamento dell'IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36053 depositata il 26 settembre 2024 – Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente, come avviene proprio per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può avere ad oggetto denaro che abbia una provenienza lecita certa e che sia stato percepito successivamente all’esecuzione del sequestro o della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell’imputato, al momento della cautela reale_o dell’ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l’automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l’esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente, come avviene proprio per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può avere ad oggetto denaro che abbia una provenienza lecita certa e che sia stato percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale_o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa

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