TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19143 depositata il 12 luglio 2025 – In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – o, nella specie la comunicazione ex art. 36 ter cit. – qualora costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente, ha carattere di “provocatio ad opponendum”, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento – o, nella specie la comunicazione ex art. 36 ter cit. - qualora costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente, ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20558 depositata il 22 luglio 2025 – In tema di TARSU il carattere stagionale dell’uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo

In tema di TARSU il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20738 depositata il 22 luglio 2025 – La motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono stati disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova a carico del contribuente

La motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono stati disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova a carico del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 19576 depositata il 15 luglio 2025 – Per verificare se una determinata operazione attiva rientri o non nell’attività propria di una società, ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, occorre avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, in quanto, ai fini dell’imposta, rileva il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e, quindi, l’attività in concreto esercitata

Per verificare se una determinata operazione attiva rientri o non nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa, in quanto, ai fini dell'imposta, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e, quindi, l'attività in concreto esercitata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19520 depositata il 15 luglio 2025 – Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19787 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di pagamento dell’IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l’erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d’imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell’IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all’art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l'erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all'art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19780 depositata il 17 luglio 2025 – Il provvedimento di diniego di autotutela che non abbia contenuto impositivo, in quanto con esso non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall’avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi del citato art. 6), che la lite avente ad oggetto il diniego di autotutela non possa essere definita ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge 197/2022

Il provvedimento di diniego di autotutela che non abbia contenuto impositivo, in quanto con esso non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall'avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi del citato art. 6), che la lite avente ad oggetto il diniego di autotutela non possa essere definita ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della legge 197/2022.

Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza n. 20929 depositata il 23 luglio 2025 – La decisione del giudice sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge una situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avente ad oggetto la tutela di interessi legittimi. Ne discende che la contestazione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istituita presso presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia, sono impugnabili attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 e quindi dinanzi al giudice civile

La decisione del giudice sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge una situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avente ad oggetto la tutela di interessi legittimi. Ne discende che la contestazione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istituita presso presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia, sono impugnabili attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 e quindi dinanzi al giudice civile

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