TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21467 depositata il 24 giugno 2026 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all’acquisto di beni strumentali

In tema di determinazione del reddito d'impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni strumentali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21421 depositata il 24 giugno 2026 – L’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede di legittimità l’omesso esame di un vero e proprio “fatto” in senso storico e normativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanza naturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, invece, “fatti” le questioni giuridiche, le argomentazioni o deduzioni difensive e gli elementi istruttori

L'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede di legittimità l'omesso esame di un vero e proprio "fatto" in senso storico e normativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanza naturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, invece, "fatti" le questioni giuridiche, le argomentazioni o deduzioni difensive e gli elementi istruttori

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20323 depositata il 17 giugno 2026 – Nel caso di rateizzazione del debito fiscale prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamento rateale – deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione

Nel caso di rateizzazione del debito fiscale prevista dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamento rateale - deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20298 depositata il 17 giugno 2026 – Deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere sottoposta ad Iva; ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali

Deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere sottoposta ad Iva; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9604 depositata il 15 aprile 2026 – In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20644 depositata il 18 giugno 2026 – I limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4 – bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

I limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4 - bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20526 depositata il 18 giugno 2026 – Il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso dovendo dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità

Il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso dovendo dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20532 depositata il 18 giugno 2026 – L’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle decisioni emesse dalla Cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20532 depositata il 18 giugno 2026 TARI - Revocazione - Notifica - PEC - Errore di fatto e di diritto - Ricorso improcedibile - Contributo unificato - Inammissibilità Fatti di causa 1. Con l'ordinanza n. 7650/2025 questa Corte ha integralmente accolto il ricorso principale del Comune di Roseto [...]

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