TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20529 depositata il 18 giugno 2026 – L’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti o documenti processuali

L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti o documenti processuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20527 depositata il 18 giugno 2026 – In tema di deduzione di componenti negativi di reddito e detrazione dell’IVA, la distinzione tra appalto genuino, di cui all’art. 1655 cod. civ. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d’impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore, tenendo presente che negli appalti c.d. leggeri, a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l’organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti c.d. labour intensive il requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali

In tema di deduzione di componenti negativi di reddito e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino, di cui all'art. 1655 cod. civ. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti c.d. leggeri, a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti c.d. labour intensive il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11372 depositata il 27 aprile 2026 – I soggetti terzi sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone

I soggetti terzi sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19245 depositata l’ 11 giugno 2026 – Sul credito IVA maturato in capo alla società successivamente estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si crea in capo ai soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa, che si ripercuote anche sul piano processuale, legittimando il singolo socio a impugnare il diniego del rimborso del credito IVA per intero, senza che possa essere eccepita dall’amministrazione finanziaria (o rilevata ex officio dal giudice) la sua (eventuale) partecipazione (solo) parziale al capitale sociale

Sul credito IVA maturato in capo alla società successivamente estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si crea in capo ai soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa, che si ripercuote anche sul piano processuale, legittimando il singolo socio a impugnare il diniego del rimborso del credito IVA per intero, senza che possa essere eccepita dall'amministrazione finanziaria (o rilevata ex officio dal giudice) la sua (eventuale) partecipazione (solo) parziale al capitale sociale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19116 depositata l’ 11 giugno 2026 – Presupposto impositivo della tassa sui rifiuti è – oltre al possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani – l’istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, il cui onere probatorio grava sull’ente impositore

Presupposto impositivo della tassa sui rifiuti è – oltre al possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani - l'istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, il cui onere probatorio grava sull'ente impositore

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19073 depositata l’ 11 giugno 2026 – Il principio di inerenza è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

Il principio di inerenza è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11429 depositata il 28 aprile 2026 – In   tema   di   accertamento   induttivo   puro,  questa Corte  ha costantemente   ritenuto  che l’impossibilità di  una ricostruzione complessiva della   contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della  stessa)  conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi

In   tema   di   accertamento   induttivo   puro,  questa Corte  ha costantemente   ritenuto  che l’impossibilità di  una ricostruzione complessiva della   contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della  stessa)  conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11347 depositata il 27 aprile 2026 – In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analiticoinduttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973

In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analiticoinduttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973

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