In materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio, mentre la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l’assoggettamento all’imposta
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7422 depositata il 20 marzo 2024 – In materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio, mentre la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l’assoggettamento all’imposta
il 27 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, TRIBUTI INDIRETTI
Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5818 depositata il 5 marzo 2024 – In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’ art. 60, comma 1, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 , in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. , devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale
il 26 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’ art. 60, comma 1, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 , in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. , devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 7421 depositata il 20 marzo 2024 – Per i “ricavi”, per le “spese” e per gli “altri componenti” per i quali non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, il legislatore considera esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci e che per gli stessi si consente soltanto la loro deducibilità nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza dell’esistenza ovvero della determinabilità in modo obiettivo del relativo ammontare
il 26 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, TUIR
Per i “ricavi”, per le “spese” e per gli “altri componenti” per i quali non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, il legislatore considera esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci e che per gli stessi si consente soltanto la loro deducibilità nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza dell’esistenza ovvero della determinabilità in modo obiettivo del relativo ammontare
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione Tributaria, ordinanza n. 7096 depositata il 15 marzo 2024 – L’inattendibilità della contabilità aziendale, e quindi l’accertamento induttivo, possono essere fondati su documentazione reperita presso terzi e su annotazioni elaborate da terzi
il 25 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
L’inattendibilità della contabilità aziendale, e quindi l’accertamento induttivo, possono essere fondati su documentazione reperita presso terzi e su annotazioni elaborate da terzi
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l’ 8 marzo 2024 – In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
il 25 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 5558 depositata il 1° marzo 2024 – In materia d’imposte sul reddito, l’art.15 della Convenzione Italia – Repubblica del Kazakhstan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n.174 del 12 marzo 1996 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1997, non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, quale dipendente di una società di diritto kazako, pur essendo stato già tassato attraverso ritenute alla fonte nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, sia imponibile anche nello Stato di residenza del lavoratore e debba essere dichiarato, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all’estero, nella specie mediante il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’art.165 T.u.i.r.
il 25 Marzo, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, TUIR
In materia d’imposte sul reddito, l’art.15 della Convenzione Italia – Repubblica del Kazakhstan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n.174 del 12 marzo 1996 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1997, non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, quale dipendente di una società di diritto kazako, pur essendo stato già tassato attraverso ritenute alla fonte nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, sia imponibile anche nello Stato di residenza del lavoratore e debba essere dichiarato, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all’estero, nella specie mediante il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’art.165 T.u.i.r.
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6205 depositata il 1° marzo 2023 – Rinvio alle Sezioni unite per accertare se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
il 24 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Rinvio alle Sezioni unite per accertare se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6352 depositata l’ 8 marzo 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
il 21 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
Leggi tuttoRICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…