TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18080 depositata il 1° luglio 2024 – In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza depositata il 1° luglio 2024, n. 17971 – In tema dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro

In tema dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17625 depositata il 26 giugno 2024 – L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato D.L. opera automaticamente ,”ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo

L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.L. opera automaticamente ,"ipso iure", in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17595 depositata il 26 giugno 2024 – L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.L. opera automaticamente, “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge ed il limite di valore, riferito al singolo carico, si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione

L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d.L. opera automaticamente, "ipso iure", in presenza dei presupposti di legge ed il limite di valore, riferito al singolo carico, si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17614 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17590 depositata il 26 giugno 2024 – L’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso, nella specie non contestata, a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. Il principio trova applicazione anche agli atti relativi ai tributi regionali e comunali, stante la previsione di cui all’art. 1, comma 87, della l. 28 dicembre 1995, n. 549

L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso, nella specie non contestata, a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive. Il principio trova applicazione anche agli atti relativi ai tributi regionali e comunali, stante la previsione di cui all'art. 1, comma 87, della l. 28 dicembre 1995, n. 549

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18030 depositata il 1° luglio 2024 – Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17618 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore, che dispone l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore, che dispone l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

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